ASSOCIAZIONE ALUMNI di EUROSAPIENZA (AAdES)
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ALUMNI DI EUROSAPIENZA DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA ONLUS

AADES ONLUS

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'Associazione Alumni di EuroSapienza – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (nel seguito denominata AAdES Onlus), ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. L'Associazione AAdES Onlus ha sede in Roma, presso la sede del Centro di Ricerca in Studi Europei ed Internazionali EuroSapienza in Via del Castro Laurenziano, 9, 00161-Roma.

3. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

4. L'Associazione AAdES Onlus non ha fini di lucro ed agisce nell'ambito della normativa vigente ed in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati e con durata indeterminata.

Art. 2– Scopi

1. L’Associazione AAdES ONLUS è istituita per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito delle attività statutarie nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura europea. L'attività statutaria è diretta ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati, così come al comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 anche attraverso la collaborazione tra i laureati che abbiano completato i corsi post-laurea dell'ex Scuola di Perfezionamento o Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (Scuola Europea nel seguito di questo Statuto) e del Centro di ricerca in Studi Europei ed Internazionali “EuroSapienza” (EuroSapienza nel seguito di questo Statuto) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ed ha come fini istituzionali:

a)   costituire una rete di rapporti tra i laureati che hanno seguito i corsi di studio post-laurea della Scuola Europea e di EuroSapienza ed istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, enti di ricerca ed istituzioni nazionali ed internazionali finalizzata ad iniziative di utilità sociale a favore di persone svantaggiate, attraverso iniziative di formazione e per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro ;

b)   ideare e diffondere progetti di formazione superiore e continua nonché iniziative di formazione a distanza;

c)   favorire la promozione e la diffusione della cultura europea e delle relazioni internazionali e lo sviluppo di nuove iniziative in campi correlati;

d)   favorire scambi di esperienze professionali, culturali e sociali;

e)   istituire borse di studio da assegnare mediante concorso;

f)    offrire sostegno finanziario alle attività didattiche, formative, di ricerca e tutoraggio;

g)   promuovere studi e ricerche applicate su tematiche connesse alla integrazione europea ed alle relazioni internazionali;

h)    raccogliere materiale bibliografico e costituire raccolte di pubblicistica su tematiche europee ed internazionali, da mettere disponibili anche in forma elettronica;

i)    promuovere incontri, seminari, tavole rotonde, convegni, e pubblicazioni anche su sito web;

l)  collaborare con università, dipartimenti, scuole, istituti di ricerca, altre associazioni, imprese, ordini professionali e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo di iniziative connesse ai propri scopi;

m)   partecipare a programmi di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi e/o finanziati dall’UE e da ogni altro organismo pubblico o privato, nazionale o internazionale.

Art. 3 – Attività

1. Per il perseguimento delle finalità sociali di cui all'art. 2, l’Associazione AAdES Onlus svolge, fra le altre, le seguenti attività:

a)      promuove collaborazioni per progetti di ricerca, eventi culturali e altre attività per facilitare la partecipazione al mondo del lavoro;

b)      promuove ed organizza incontri con soggetti pubblici e privati, organismi internazionali, realtà imprenditoriali, ordini professionali, enti ed istituti per favorire lo scambio di professionalità;

c)      stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali;

d)      promuove la cultura europea e la collaborazione internazionale tramite la pubblicazione di documenti e ricerche, e l’organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, tavole rotonde ed altri eventi;

e)      sviluppa progetti di formazione permanente;

f)      stabilisce contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, anche allo scopo di facilitare scambi internazionali per ricerca ed esperienze professionali;

g)      svolge attività di fund raising per la realizzazione di specifiche iniziative;

h)        informa sulle attività associative attraverso la pubblicazione di un bollettino periodico e la realizzazione di un sito web;

i)    compie tutte le attività connesse alla realizzazione dei suoi scopi sociali.

2. L’Associazione AAdES Onlus persegue i propri fini con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica ed opera nel rispetto del principio di economicità della gestione. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle proprie attività sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Associazione.

3. Per il migliore espletamento delle attività previste dal presente statuto l’Associazione AAdES Onlus potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone o strutture.

4. L’associazione AAdES Onlus può istituire sedi secondarie, operative o succursali in luoghi ritenuti strategici per lo sviluppo dell'attività associativa, sia nel territorio italiano che all'estero, la cui attività sarà disciplinata da apposito regolamento.

5. L’associazione AAdES Onlus non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera “a” dell’art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci

1. L’Associazione ha le seguenti categorie di soci: fondatori; ordinari; onorari; sostenitori.

2. Possono essere soci di AAdES Onlus tutti coloro che hanno completato gli studi post laurea organizzati dalla Scuola Europea o da EuroSapienza.

3. Possono essere soci di AAdES Onlus i titolari di significativi insegnamenti nei corsi di specializzazione, alta formazione e Master organizzati dalla Scuola Europea e da EuroSapienza.

Art. 5 - Soci Fondatori

Sono soci fondatori di AAdES Onlus coloro che, rientrando nelle fattispecie previste ai punti 2 e 3 dell’Art. 4, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, autorizzano la pubblicazione e il trattamento dei propri dati e sono in regola con il versamento della quota associativa.

I soci fondatori sono eleggibili alle cariche istituzionali dell'Associazione.

Art. 6 – Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro i quali, rientrando nelle fattispecie previste ai punti 2 e 3 dell’Art. 4, sono ammessi a tale qualifica con delibera del Consiglio direttivo ratificata dall’Assemblea, sottoscrivono lo Statuto dell’Associazione, autorizzano la pubblicazione e il trattamento dei propri dati e sono in regola con il versamento della quota associativa.

I soci ordinari sono eleggibili alle cariche istituzionali dell'Associazione.

Art. 7 – Soci onorari e soci sostenitori

1. L'Associazione può riconoscere la qualifica di Socio onorario a persone fisiche, anche non rientranti nelle fattispecie previste ai punti 2 e 3 dell’Art. 4, che si sono distinte nelle amministrazioni pubbliche e private, nelle organizzazioni europee ed internazionali, nel mondo imprenditoriale e professionale, della ricerca o delle istituzioni, o hanno acquisito particolari meriti verso l’Associazione, la Scuola Europea o EuroSapienza.

2. I Soci onorari sono nominati con delibera del Consiglio direttivo e possono candidarsi per l’elezione a cariche istituzionali all'interno dell'Associazione.

3. Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, anche non rientranti nelle fattispecie previste ai punti 2 e 3 dell’Art. 4, che:

a)       o si sono distinte per un rilevante contributo al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione attraverso il versamento a favore della stessa di un importo non inferiore a quanto determinato dal Consiglio direttivo, destinato al perseguimento delle finalità dell’Associazione;

b)      o hanno effettuato donazioni, anche in natura, volte ad arricchire stabilmente il patrimonio dell’Associazione in misura almeno pari a quanto determinato dal Consiglio direttivo.

4. I Soci sostenitori sono nominati con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 8 - Patrimonio e gestione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dalle disponibilità liquide esistenti risultanti dall’atto costitutivo. Il patrimonio è incrementato:

  • dai beni mobili ed immobili che perverranno all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche e di Soci sostenitori per atto tra vivi o mortis causa;
  • dagli eventuali avanzi netti di gestione;
  • dai proventi delle attività proprie che il Consiglio direttivo deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote versate dai Soci;
  • da eventuali contribuzioni e sovvenzioni provenienti dallo Stato, da ordini professionali, soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali;
  • da ogni altra eventuale entrata derivante delle attività svolte dall’Associazione.

3. Le quote sociali annuali sono stabilite dal Consiglio direttivo.

4. In caso di recesso o di esclusione di un partecipante la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Associazione.

Art. 9 – Organi

1. Sono organi dell’Associazione:

a) il Presidente;

b) l’Assemblea dei soci;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Collegio sindacale;

e) il Comitato scientifico.

2. Tutti gli organi elettivi dell’Associazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Al fine di assicurare la continuità nell'attività dell’Associazione gli organi suindicati svolgono le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

2. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:

a)      la rappresenta in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con gli associati, i terzi e le autorità;

b)      convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria, il Consiglio direttivo, e il Comitato scientifico;

c)      nell’ambito delle linee operative stabilite dal Consiglio direttivo, adotta, in caso di urgenza, provvedimenti che dovranno essere sottoposti a ratifica dal medesimo nella prima riunione utile;

d)      è responsabile della gestione ordinaria della Associazione ed in particolare del piano degli investimenti e della gestione finanziaria della medesima;

e)      può proporre una lista di nominativi all’Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo;

f)        può proporre la nomina di soci onorari e di soci sostenitori;

g)      può delegare uno o più associati per specifici atti di gestione ordinaria.

Art. 11 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci dell’Associazione.

2. I soci fondatori, ordinari, onorari e sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voce ma senza diritto di voto. Sono ammesse solo deleghe per iscritto ad altro socio fondatore od ordinario. Ciascun socio può essere portatore al massimo di cinque deleghe.

3. Sono poteri dell'Assemblea:

a) indirizzare e valutare le attività del Consiglio direttivo;

b) eleggere il Consiglio direttivo;

c) approvare l’indirizzo generale dell’Associazione proposto dal Consiglio direttivo;

d) autorizzare eventuali contributi speciali da chiedere ai Soci;

e) approvare il regolamento amministrativo dell’Associazione;

f) approvare modifiche allo statuto dell’Associazione;

g) nominare e revocare i Soci su proposta del Consiglio direttivo; 

h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

i) nominare i liquidatori in caso di scioglimento.

4. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

5. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci sia per le modifiche dello Statuto, sia per la nomina di un nuovo Presidente nel caso di vacanza della carica prima della sua scadenza naturale, e nel caso delle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, o quando lo richiedano almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. E’ valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega), in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli aventi diritti al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega).

8. Le deliberazioni, sia nell’Assemblea ordinaria che straordinaria, sono prese di norma a maggioranza semplice dei presenti.

9. Le deliberazioni relative ai punti f), h) ed i) del comma 3 del presente articolo sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.

10. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione ovvero a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica; in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri da cinque a nove scelti dall’Assemblea tra i soci fondatori, ordinari e onorari, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

2. La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, escluso il presidente, dev’essere composta da soci fondatori e ordinari.

3. In deroga al comma 1 del presente articolo, è membro di diritto del Consiglio direttivo il Direttore - pro tempore - del Centro EuroSapienza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

4. I membri del Consiglio direttivo non rappresentano i soggetti che li hanno designati e non agiscono con vincolo di mandato.

5. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

6. Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

7. In particolare, il Consiglio direttivo provvede a:

a)      fissare le linee generali dell'attività della Associazione ed i relativi obiettivi e programmi da sottoporre poi all'Assemblea;

b)      elaborare il piano annuale delle attività dell’Associazione;

c)      predisporre il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

d)      dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;

e)      deliberare l'accettazione delle erogazioni, dei contributi e dei lasciti;

f)        deliberare l’ammissione dei soci;

g)      amministrare il patrimonio dell’Associazione, determinando eventualmente, la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso e quella disponibile per la gestione e le attività dell’Associazione;

h)      determinare annualmente la quota associativa dei Soci fondatori e ordinari e la quota minima dei Soci sostenitori;

i)        determinare l’importo minimo delle donazioni a favore del patrimonio dell’Associazione per acquisire la qualità di Soci sostenitori;

j)        elaborare o approvare eventuali regolamenti o atti interni;

k)      nominare il Comitato scientifico;

l)        esprimere pareri sulle integrazioni del Comitato scientifico proposte dal Comitato medesimo;

m)    svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte l’anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione ovvero a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica; in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5. Le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Si applicano al Collegio sindacale le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile, laddove applicabili.

2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinnovabili.

Art. 15 – Comitato scientifico

1. E’ organo consultivo dell’Associazione ed ha le funzioni e prerogative stabilite dall’apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea.

2. E’ composto da un numero di componenti variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 20 ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce almeno una volta l’anno.

3. Il Consiglio direttivo su proposta motivata del Presidente sceglie e nomina i primi 5 componenti anche tra personalità italiane e straniere di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi dell’Associazione.

4. L’ingresso, successivo alla prima nomina da parte del Consiglio direttivo, nel Comitato scientifico avviene per cooptazione del Comitato medesimo, acquisito conforme parere del Consiglio direttivo.

5. I componenti del Comitato scientifico durano in carica cinque anni e possono essere nominati nuovamente senza alcuna limitazione.

Art. 16 - Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle proprie attività sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Associazione.

3. Tutti gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reimpiegati nell’attività della Associazione o comunque devono incrementare il patrimonio di essa.

4. In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei partecipanti o degli amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l’Associazione.

Art. 17 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 3, art. 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito dal DPCM del 26 settembre 2000 (GURI n. 229 del 30/9/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come da lettera f) della citata norma. Non è ammessa alcuna ripartizione del patrimonio e degli utili tra gli associati.

 
     

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